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Questione fiscale

Un primo approccio per una riflessione su questo tema si può tentare tramite un articolo comparso sul primo numero del “Circolo Don Bosco”, datato 15 settembre 1901, in cui viene riportato l’intervento di Giuseppe Rizzo in consiglio comunale “Sull’abolizione del Dazio di Consumo”. Inizialmente, le parole del sacerdote, furono fonte di diverse dicerie da parte degli avversari, che accusavano Rizzo di essere l'unico in consiglio ad opporsi all'abolizione del Dazio. In realtà le vere osservazioni di Rizzo furono: "Signori Consiglieri, è cosa certa che il Dazio Consumo per la sua forma, è il Dazio più angarico, e perciò giustamente più odiato dal popolo. Chi può negare che l'essere che l'essere perquisito alle porte della città sia cosa insopportabile? Ma è certo altresì che questo Dazio con la sua forma garantisce a preferenza la giustizia distributiva, perché il povero paga per povero e il ricco per ricco. Or dovendo questo Dazio essere sostituito dalla tassa di famiglia, io temo che, come spesso suole avvenire per partigianerie, per influenze, per amicizie, che non sia rispettata la giustizia nella distribuzione di detta tassa. Perciò approvo l'abolizione di questa angheria di Dazio, ma a condizione che il povero ne risenta un reale vantaggio. Desidero, quindi, che la nuova tassa da imporsi sia regolata in maniera che non solo venga garantita la giustizia distributiva, ma garantiti in modo speciale i diritti del povero." Preoccupazione di Rizzo, era, quindi,  di arrecare un reale vantaggio al povero grazie ad una corretta giustizia distributiva.  L’argomento viene poi ripreso sul “Granellino” del 15 ottobre 1902, nell’articolo “Le nostre idee sul dazio consumo”. L’articolo non è firmato. E’ ribadito l’intento di “alleviare i balzelli che gravano sul povero” ed è propugnata l’abolizione della cinta daziaria. Ci sono però da fare alcune considerazioni: “Infatti, passando il Comune da chiuso in aperto per legge dovrebbe tenersi il dazio consumo sulla minuta vendita” e in ciò non si potrebbe permettere un’ingiustizia più grave della prima vedendo “Pagare il povero che comprerebbe al minuto e non il ricco che comprerebbe all’ingrosso”. Questa ingiustizia potrebbe essere evitata escludendo la farina, il vino e l’olio dal dazio sulla minuta vendita. Ma come sopperire alle mancate entrate cui porterebbe una tale normativa e che causerebbero un passivo del bilancio comunale? I mezzi indicati sono: “Economie” da parte dell’amministrazione comunale, “ma seriamente studiate”, imposizione del dazio sulla minuta vendita dei beni di consumo esentando la farina, l’olio e il vino, garantendo così le classi meno abbienti. Solo nel caso in cui gli sforzi dell’amministrazione sommati a delle misure adeguate non sortiscano degli apprezzabili risultati, è giustificato il ricorso alla tassa di famiglia, che deve perciò essere ispirata al principio della “progressività”, ossia deve colpire “specialmente la ricchezza”. Ma ben poca fiducia si ha nel consiglio comunale che spesso diserta l’assemblea non adunandosi in numero legale. Sul “Granellino”dell’8 settembre 1903, nell’articolo “Delle imposte”, viene riconosciuto sia allo Stato sia al Comune il diritto d’imporre tasse, ma questo diritto deve conformarsi alla giustizia distributiva, “in modo che le popolazioni non si dissestino per sovvenire e lo Stato e i Municipi”. Il “diritto di tassare” non deve significare “abuso di spogliare”. Infatti, “il Municipio come lo Stato ha bisogno delle imposte, come enti produttivi delle risorse popolari; ma tali imposte non possono spingersi più in là del dovere da immiserire tutto un popolo, specialmente quando trattasi di spese che non riguardano il pubblico, ma o un ideale di lusso o un ideale individuale di protezionismo”.

Il  principio della giustizia distributiva e quindi della progressività delle imposte che è ormai pienamente acquisito alle nostre coscienze, all’inizio del secolo era propugnato solo da alcune minoranze politiche, in quanto la classe dirigente, selezionata per censo, non aveva nessun interesse affinché venisse adottato questo criterio di tassazione. E’ sotto questa luce che bisogna quindi considerare le posizioni della Democrazia Cristiana alcamese riguardo quest’importante problema. Oggi il Principio della progressività è stato recepito nell'art 53 della nostra Costituzione, nel quale è previsto che "il sistema tributario è informato a criteri di progressività". Nell'articolo è, però, sottolineato che non tutte le imposte presenti nel nostro sistema tributario devono essere di tipo progressivo, ma è soltanto il sistema tributario, nel suo complesso, che deve rispondere a tale requisito. Potranno quindi essere introdotti tributi di tipo proporzionale, senza per questo andare a pregiudicare un adeguato grado di progressività dell'intero sistema tributario